Art. 172 – Codice della strada
Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. (…omissis…)
8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
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Esiste quindi un’esenzione ma la cintura di sicurezza è un dispositivo concepito per ridurre il rischio di lesioni da traffico e quindi sarebbe da irresponsabili non allacciarle. La cintura di sicurezza fa parte di un sistema integrato che comprende anche il sedile ergonomico e il poggiatesta. Nel caso di incidente stradale, in particolare nel traffico cittadino, la mancata ritenuta della cintura di sicurezza può comportare conseguenze gravi, come lesioni cranio facciali, fratture vertebrali, traumatismi polifratturativi, derivanti dall’urto del capo e del corpo contro le strutture rigide dell’abitacolo. Le cinture di sicurezza devono essere allacciate sempre, correttamente, dal conducente e dai passeggeri; il nastro deve poggiare senza intoppi sulle ossa del bacino e raggiungere la metà della clavicola, senza avvicinarsi troppo al collo.