Art. 149 – Codice della strada

Distanza di sicurezza

 

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spartitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciare il lavoro.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.

5. Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596, salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI.

La distanza di sicurezza deve essere sempre commisurata a:

  • velocità
  • condizioni atmosferiche
  • condizioni del traffico
  • condizioni altimetriche della strada (variazioni di pendenza)
  • tipo di veicolo
  • stato di efficienza del veicolo (freni, pneumatici, sospensioni)
  • entità del carico trasportato
  • condizioni psicofisiche, attenzione, concentrazione e prontezza di riflessi del conducente (tempo di reazione)

La distanza di sicurezza deve essere aumentata quando il veicolo che precede  trasporta un carico sporgente o poco stabile.

La distanza di sicurezza deve essere aumentata quando diventa difficile valutare il comportamento del conducente del veicolo che precede.

La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale ai metri che il veicolo percorre durante il tempo di reazione.

Lo spazio percorso durante il tempo di reazione è detto spazio di reazione ed è possibile calcolarlo mediante questa espressione: sr = velocità/3.600 x tempo (1 secondo) oppure con un metodo più pratico: sr = velocità/10 x 3.

Lo spazio percorso dal veicolo dal momento in cui inizia la frenatura fino al momento del suo arresto completo è detto spazio di frenatura.

Lo spazio di reazione + lo spazio di frenatura determinano lo spazio totale di arresto.

Lo spazio di reazione è legato alla velocità ed al tempo di reazione, mentre lo spazio di frenatura è legato alla velocità, alle condizioni del veicolo, della strada e del tempo.

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