Primo Soccorso

Il primo soccorso è l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati. Nessuna azione deve essere svolta senza aver valutato la situazione. Appena possibile, compatibilmente con le possibilità, dopo aver compiuto un esame primario, è necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la catena del soccorso, in Italia chiamando il 118, in Europa il 112.

Chi trova una persona priva di coscienza, ferita o in pericolo deve innanzitutto valutare attentamente quale può essere la causa, per evitare di mettere ulteriormente in pericolo l’incolumità dell’infortunato e la propria. I pericoli relativi a gas, esalazioni tossiche e nocive, elettricità possono anche essere non immediatamente evidenti. Le operazioni che chiunque è obbligato a svolgere in questi casi sono esclusivamente: avvisare le autorità spiegando in dettaglio dove ci si trova e attendere l’arrivo dei soccorsi senza allontanarsi. In difetto si ravvisano gli estremi del reato di omissione di soccorso.

Soccorrere un infortunato della strada è un obbligo morale e giuridico volto a limitare gli effetti negativi dell’incidente. L’omissione di soccorso è regolata dal codice penale.

L’art. 189 del Codice della strada regola il comportamento degli utenti della strada in caso di incidente (imponendo, in primo luogo, di fermarsi). Qualora qualcuno, a seguito dell’incidente, abbia riportato delle lesioni, l’inosservanza di tali obblighi è sanzionata penalmente.

1.     L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2.     Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

3.     Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.

4.     In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5.     Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 272 euro a 1.088 euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

6.     Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1) (3)

7.     Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1) (3)

8.     Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive     al fatto di cui al   comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (2)

9.     Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da     euro 78 a euro 311.

 

 

(1) Così sostituito dall’art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.

(2) Comma introdotto dall’art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.

(3) Commi modificati dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.125.

 

 

 

 

 

 

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